In Italia, l'acquisto di biglietti della lotteria è legalmente autorizzato e vigilato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Il sistema nazionale delle lotterie—including tradizionali e giochi istantanei—is istituito dal Decreto Presidenziale del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modifiche, che definiscono l’emissione dei biglietti, l’assegnazione dei premi e l’allocazione dei ricavi (1).
A livello locale, le “manifestazioni a sorte” sono consentite solo alle condizioni stabilite: la vendita dei biglietti deve essere limitata alla provincia in cui si svolge l’evento, il numero totale di biglietti emessi non può superare 51.645,69 €, indipendentemente dal prezzo unitario, e tutti i biglietti devono riportare serie e numerazione progressive (2).
"La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi non supera la somma di 51.645,69 €, qualunque sia il prezzo del singolo biglietto e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive."
Solo i concessionari autorizzati dallo Stato possono distribuire i biglietti della lotteria—tramite tabaccai e edicole autorizzate o piattaforme online approvate—garantendo il rispetto degli standard tecnici dell’ADM e la trasparenza nella distribuzione dei premi (1).
Source:
https://www.adm.gov.it/portale/en/normativa-regolamentare
https://www.comune.livorno.it/it/servizi/manifestazione-di-sorte-locale-lotterie-e-simili
Ultimo aggiornamento: 20-05-2025 Disclaimer: Questo articolo non fornisce consulenza legale. Se necessiti di consulenza legale, contatta direttamente un avvocato.